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Una recente sentenza del Tribunale di Siracusa, torna sul tema del riconoscimento della paternità e della risarcibilità del danno da lesione endo-parentale.
Chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da un figlio quarantottenne, il Tribunale siciliano, conferma il principio che riconosce, nel diritto del figlio naturale ad uno status corrispondente alla verità biologica, una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale unito, senza soluzione di continuità, alla vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi.
Secondo il Collegio, la totale assenza di un genitore e il disinteresse da quest’ultimo mostrato nei confronti di un figlio, determina un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in particolare, artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela ed “integra gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dando luogo ad una fattispecie risarcitoria per danni non patrimoniali ai sensi dell’ art. 2059 c.c.”
Affinché l’illecito endo-familiare attribuito al padre che abbia generato, ma non riconosciuto il figlio, sia risarcibile, occorre però la consapevolezza in capo a quest’ultimo della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta, desumibile esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione “non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (in questo senso, da ultimo, v. Cass. n. 22496/2021).
Per la determinazione, in concreto, l’ammontare dell’importo dovuto, il Collegio ritiene, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che essa vada compiuta in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., considerando che non si verte in ipotesi di perdita definitiva del rapporto parentale, ma solo di privazione parziale.
Quanto alla prova richiesta per la determinazione status di figlio, il Tribunale siculo non ha dubbi nel confermare, che l’esame genetico sul presunto padre si svolga mediante una consulenza c.d. percipiente, ove il consulente non ha solo l’incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti ma anche di accertare i fatti stessi.
Le indagini genetiche, infatti, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e, avendo margini di sicurezza elevatissimi per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, consentono di dimostrare con certezza l’esistenza di detto rapporto, a nulla valendo l’omessa dimostrazione della relazione sentimentale o della consumazione di rapporti sessuali tra le parti.
Avv. Maria Cristina Avallone