In Italia, il principale modo di acquisto della cittadinanza italiana è definito dall’art. 1 della L. 91/1992 “per nascita”.

La legge stabilisce che chi è figlio di cittadino italiano/a è a sua volta cittadino italiano, senza limiti di età o di generazioni.

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, l’effetto attributivo automatico della cittadinanza italiana era riservato solo a favore del discendente di linea paterna.

La madre, in quanto donna, non era ritenuta idonea per lo Stato italiano a trasmettere la cittadinanza, e subiva, contrariamente a quanto avveniva con l’uomo, anche la perdita automatica della cittadinanza italiana nel caso in cui si fosse sposata con uno straniero.

Solo dopo l’entrata in vigore della Costituzione e le note sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, si è finalmente superata la sostanziale disparità di trattamento tra uomo-donna ed oggi, il discendente di cittadino italiano può rivendicare il suo status, a prescindere dal fatto che la sua discendenza sia paterna o materna.

L’effetto attributivo della cittadinanza iure sanguinis, dunque, dipende unicamente dal legame biologico di genitorialità e dalla costituzione del vincolo giuridico relativo alla filiazione, che normalmente si produce nell’immediatezza della nascita, attraverso il riconoscimento operato dai genitori nella formazione dell’atto di nascita.

Tale circostanza è dimostrabile attraverso la produzione di tutti gli atti di stato civile di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti fino all’avo che nacque in Italia.

Si parla di effetto automatico di cittadinanza italiana, ma l’espressione è fuorviante perché è comunque indispensabile avanzare un procedimento di riconoscimento, per via amministrativa o giudiziale.

Nel caso di riconoscimento giudiziale, l’interessato in possesso di tutta la documentazione a riprova della sua discendenza diretta da avo/a italiano/a ha diritto ad adire il Tribunale di Roma, competente per materia, e vedersi riconoscere il suo status di cittadinanza, a prescindere che la sua discendenza sia paterna o materna.

In giudizio, la differenza di discendenza paterna o materna, rileva ai fini dei motivi a sostegno del riconoscimento dello status di cittadino: a differenza di quanto avviene per l’acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all’entrata in vigore della Costituzione Italiana – ove l’accoglimento dell’istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo, la trasmissione della cittadinanza per via paterna, seppure dovrebbe considerarsi automatica e perseguibile attraverso l’iter amministrativo, è azionabile in giudizio in considerazione degli insostenibili ritardi maturati dalle autorità consolari italiane competenti, che non sono in grado di evadere le legittime richieste degli interessati nei tempi previsti dalla legge.

In quest’ultimo caso, la conclamata e obbiettiva situazione di paralisi nella quale ad oggi versano le amministrazioni consolari competenti a dare avvio al procedimento, legittima gli interessati ad adire la via giudiziale affinché il Tribunale adito riconosca loro lo status civitatis iure sanguinis.

Avv. Francesca Pepa