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Nuovi adempimenti si prefigurano in tema di pignoramento presso terzi.
A partire dal 22 giugno 2022, infatti, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 36 dell’unico articolo di cui si compone la Legge 206/2021 di riforma del processo civile, il creditore non solo dovrà procedere ad iscrivere a ruolo il procedimento entro 30 giorni dalla data in cui riceve dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di pignoramento notificato, a pena di inefficacia del pignoramento stesso, ma dovrà altresì notificare a debitore ed a terzo tale iscrizione al ruolo.
Tale notifica andrà effettuata entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento (non entro la data d’udienza che verrà effettivamente fissata dall’Ufficio e/o successiva a quella indicata nell’atto).
Il comma 32 dell’unico articolo della Legge 206/2021 ha introdotto due nuovi commi, inseriti dopo l’attuale quarto, nell’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, ponendo un ulteriore adempimento a carico del creditore nel pignoramento presso terzi e che dovrà essere rispettato per non rendere inefficace il pignoramento nonostante la dichiarazione positiva del terzo.
All’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, dopo il quarto comma, sono così aggiunti i seguenti: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
“Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e’ notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
Il legislatore ha perseguito il chiaro intento, ormai noto, di dimezzare i tempi della giustizia civile, rendendo il processo italiano efficiente e competitivo anche sullo scenario europeo. Sebbene però la legge contenga alcune disposizioni puramente operative, che da un lato permettono una rapida liberazione dei beni (soprattutto, dei crediti pignorati presso il terzo) con conseguente cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo nel caso di sopravvenuta inefficacia del pignoramento, dall’altro certamente rendono più gravosa l’attività del creditore pignorante.
Avv. Francesca Caldini