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In appena 20 giorni dalla richiesta, lo scorso ottobre, il Tribunale di Bologna ha accolto l’istanza del padre di una 16enne, che aveva manifestato l’intenzione di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19.
Il ricorrente spiegava che la primogenita, aveva espresso il desiderio di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, alla quale la madre si era dichiarata contraria; acquisito il parere favorevole del medico curante, il padre intendeva dare corso alla volontà della figlia minore e, perdurando l’opposizione materna, chiedeva al Tribunale di autorizzarlo alla somministrazione del vaccino in favore della figlia.
L’opposizione materna, fondava essenzialmente su due rilievi: da un lato, la ritenuta inefficacia ed anzi la pericolosità (in termini di effetti collaterali) della somministrazione dei prodotti vaccinali in uso; dall’altro, la ritenuta assenza di effettivo rischio infettivo (con danno grave alla salute) per i ragazzi dell’età della figlia.
Con articolata ed esaustiva motivazione, il Tribunale ha accolto la domanda del padre, valorizzando evidenze scientifiche in merito alla efficacia, alla sicurezza e alla qualità dei vaccini in commercio.
Determinante ai fini della decisione è stata altresì l’audizione della ragazza che “è apparsa matura e serena, senza incertezze nel manifestare la volontà di ricevere il vaccino anti Covid 19”.
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che “il rifiuto opposto dalla madre appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, la cui mancanza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, la espone ad un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerla a pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale”.
Ed è per questo che è stato stabilito che “Il conflitto va, in definitiva, risolto autorizzando la somministrazione del vaccino e attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore”.